Firma definitiva per il CCNL Funzioni Locali. Il punto sui nuovi Contratti del pubblico impiego

Il 2022 può certamente essere definito come l’anno di svolta per i Contratti del pubblico impiego. Dopo la recente entrata in vigore dei nuovi CCNL Funzioni Centrali e Comparto Sanità, lo scorso mercoledì 16 novembre si è giunti anche alla firma definitiva del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali che stabilisce un nuovo quadro economico, normativo e strutturale per 430mila dipendenti pubblici di Comuni, Province, Regioni, Città Metropolitane e Camere di Commercio. Nonostante i ritardi, il nuovo Contratto presenta numerose innovazioni, molto simili a quelle già introdotte per le Funzioni Centrali e la Sanità. Dal punto di vista economico, l’incremento retributivo medio del comparto risulta pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità. Tenendo in considerazione anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile ammonta a 118 euro/mese.  Per quanto concerne gli arretrati del contratto, in media, risultano pari a circa 1.700 euro (da un minimo di 1.210 euro a un massimo di 2.250 euro). Importante sottolineare l’introduzione di un nuovo regime di progressioni economiche orizzontali che prevedono la definizione di “differenziali stipendiali”. Questi ultimi devono intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Dal punto di vista strutturale, in seguito al processo di revisione, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale strutturato in base alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti (come era già stato fatto nel CCNL Funzioni Centrali e Sanità con la semplificazione del sistema e con l’introduzione della recente innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione). Il personale viene suddiviso in quattro aree:

  • operatori;
  • operatori esperti;
  • istruttori;
  • funzionari ed Elevata Qualificazione (EQ).

Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere di tipo gestionale o professionale. È stata introdotta, dunque, una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza. Nel nuovo Contratto è stata anche definita una nuova classificazione per il personale della sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità. Inoltre, è stata istituita una nuova sezione dedicata alle professioni ordinistiche della quale fa parte il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione a ordini professionali. La nuova regolamentazione contrattuale definisce anche i dettagli sul lavoro a distanza, introducendo due modalità: lavoro agile, di cui alla legge 81 del 2017 per cui non sussiste alcun vincolo di luogo e orario, e lavoro da remoto, con presenza di vincolo di luogo e orario. Come era già stato definito nel CCNL Funzioni Centrali, al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Ancora in sede di negoziazione il Contratto per il comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021per il quale, però, è bene indicare il raggiungimento dell’accordo economico che ha già ricevuto parere positivo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Consiglio dei ministri. L’accordo permetterebbe il raggiungimento di un incremento medio di circa 100 euro per tutto il comparto. Le trattative proseguono sulla parte normativa che risulta, però, più complessa data la necessità di una revisione specifica degli ordinamenti professionali dei quattro settori che compongono il Comparto.

Per maggiori informazioni sui nuovi contratti, visita il sito ufficiale dell’ARAN.